Art. 3.

      1. L'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna si rivolge a un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a un medico».